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S T A T U T O
ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA NETTUNIA
ART.1 - DEFINIZIONE
a) Il 26 dicembre 1954 si è costituita a Bologna l'associazione non riconosciuta denominata Società
Sportiva Nettunia ora Associazione Polisportiva Dilettantistica Nettunia.
b) La sede dell'Associazione Polisportiva Dilettantistica Nettunia è attualmente posta in Bologna in
via A.Casanova n.11.
c) I colori sociali sono il BIANCO e l'AZZURRO.
d) L'associazione è retta dal seguente statuto.
ART. 2) - SCOPI
a) L'Associazione Polisportiva Dilettantistica NETTUNIA, quale associazione sportiva
dilettantistica e di promozione sociale, ha lo scopo di promuovere lo sport dilettantistico nelle
varie discipline, come mezzo di formazione fisica e morale della gioventù; di incrementare ogni
forma di attività dilettantistica, sia agonistica che associativa; di organizzare Scuole di Sport e
corsi di formazione fisico-sportiva sia fra i giovani che fra gli adulti; di reperire e gestire impianti
sportivi pubblici e privati.
b) L'Associazione Polisportiva Dilettantistica Nettunia non ha scopo di lucro, non ha fini politici o
confessionali ed ha durata illimitata.
L'associazione ha l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI nonché agli statuti ed ai
regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali o degli Enti di Promozione Sportiva cui l'associazione
intende affiliarsi.
ART. 3 - MEZZI ECONOMICI
L'Associazione Polisportiva Dilettantistica Nettunia si procura i fondi necessari per svolgere la propria
attività da:
-quote sociali, nella misura stabilita dal C.D. all'inizio di ogni anno sportivo e differenziate per ogni tipo
di attività. Dette quote sociali non sono trasmissibili a terzi e non sono rivalutabili;
-contributi di Associazioni,Privati ed Enti Pubblici;
-eventuali abbinamenti o sponsorizzazioni con Società e Privati;
-iniziative sociali.
Fanno parte del patrimonio dell'Associazione i beni mobili e le attrezzature acquistate dall'Associazione o
donate da Soci o da Terzi.
All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque
denominati, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione stessa, a meno che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L'Associazione ha obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle
attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
ART. 4 - I SOCI
L'Associazione Polisportiva Dilettantistica Nettunia è costituita dalle seguenti categorie di Soci:
FONDATORI, ONORARI, EFFETTIVI, ORDINARI e ATLETI.
a) Nella categoria dei Soci FONDATORI sono ammessi tutti coloro che hanno contribuito
effettivamente alla fondazione dell'Associazione.
b) Nella categoria dei Soci ONORARI sono ammessi tutti coloro che per almeno due anni hanno
ricoperto le cariche di Presidente dell'Associazione, e per almeno tre anni quella di componente il
Consiglio Direttivo (anche non consecutivamente), e i Soci Atleti che con risultati agonistici
ottenuti, abbiano dato lustro all'Associazione; sono inoltre ammessi con deliberazione del C.D. o
dell'Assemblea, tutti coloro che abbiano validamente contribuito sia finanziariamente, che con
aiuti sotto qualsiasi altra forma, all'affermazione e all'incremento dell'Associazione.
c) Nella categoria dei Soci EFFETTIVI sono ammessi coloro che abbiano i seguenti requisiti:
-siano iscritti all'Associazione da almeno sei mesi;
-abbiano compiuto i 16 anni di età;
-abbiano fatto richiesta al C.D. che può accettarla o meno.
In caso di controversia sull'ammissione o meno di un socio a detta categoria, sarà l'Assemblea
Ordinaria a decidere a maggioranza semplice.
d) Nella categoria dei Soci ORDINARI sono ammessi quanti si riconoscono negli ideali e
nell'attività della Nettunia, e non rientrano nelle altre categorie elencate nel presente articolo.
e) Nella categoria dei Soci ATLETI sono ammessi tutti coloro che vengono iscritti dall'Associazione
per svolgere un'attività sia agonistica sia di formazione fisico-sportiva in una o più discipline e
che siano quindi tesserati con la Associazione Polisportiva Dilettantistica Nettunia ad una
Federazione Sportiva Nazionale o ad un Ente di Promozione Sportiva.
Un socio può appartenere contemporaneamente ad una o più categorie sopra menzionate.
E' in ogni caso esclusa la partecipazione alla vita associativa per una durata inferiore all'anno.
ART. 5 - DOVERI E DIRITTI DEI SOCI
a) I Soci che entrano a far parte dell'Associazione dovranno:
-accettarne incondizionatamente lo Statuto;
-mantenere un comportamento consono all'etica sportiva ed a probità morale;
-versare le quote sociali all'inizio di ogni anno sportivo.
b) Tutti i Soci hanno diritto di godere dei benefici che offre l'Associazione e cioè:
-usufruire delle strutture dell'Associazione e partecipare all'attività da essa organizzata;
-partecipare all'Assemblea dell'Associazione;
-ricoprirne, qualora eletti e se appartenenti alla categoria di Soci Effettivi, le cariche sociali.
c) I Soci atleti/e godranno, inoltre, di particolari benefici e assistenze in relazione all'attività
sportiva svolta.
ART. 6 - SANZIONI
Qualora i Soci non ottemperino agli obblighi di cui all'art. 5 lettera a), sono passibili di provvedimenti
disciplinari da parte del C.D., ivi compresa la sospensione dalla qualifica di Socio e/o l'espulsione
dall'Associazione.
In caso di controversia per l'applicazione delle sanzioni, sarà l'Assemblea Ordinaria dei Soci a
decidere con maggioranza semplice, previo tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi al Collegio
dei Sindaci.
ART. 7 - ASSEMBLEE
a) Le Assemblee dei Soci della Associazione Polisportiva Dilettantistica Nettunia si distinguono in
Assemblea Ordinaria e Straordinaria.
b) L'Assemblea Ordinaria è il massimo organo dell'Associazione. Essa deve essere convocata:
-ogni anno per deliberare sulla relazione morale, tecnica e finanziaria dell'Associazione e per
ogni altra questione posta all'ordine del giorno;
-ogni due anni, entro e non oltre il 31/10, per eleggere il Consiglio Direttivo dell'Associazione
ed il Collegio dei Sindaci.
c) L'Assemblea Ordinaria, deve essere convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso scritto
personale, almeno 10 giorni prima della data fissata.
d) L'Assemblea Straordinaria può essere convocata in qualsiasi momento dal C.D., secondo le
modalità sopraindicate, e su richiesta motivata fatta al C.D. da almeno i 2/3 dei Soci Effettivi, e
delibera sui punti posti all'o.d.g. Fra la delibera del C.D. e la convocazione dell'Assemblea non
devono trascorrere più di 40 giorni.
ART. 8 - DIRITTO AL VOTO E ALL'ELEZIONE
a) Tutti i Soci hanno diritto di partecipare alle Assemblee.
Il diritto di voto, in ragione di un voto per ogni socio, è riservato ai soli Soci Onorari, Effettivi,
Ordinari ed Atleti che abbiano compiuto il 14^ anno di età.
b) Possono essere eletti nel Consiglio Direttivo e nel Collegio Sindacale solo i Soci Effettivi.
c) I Soci Onorari, Effettivi, Ordinari ed Atleti possono farsi rappresentare da un altro Socio avente
diritto a voto, purché munito di delega scritta. Ogni delegato non può rappresentare più di un
Socio.
ART. 9 - VALIDITA' ASSEMBLEE
a) Le Assemblee sono valide in prima convocazione qualora siano presenti i 2/3 dei Soci aventi
diritto al voto.
b) In seconda convocazione, almeno dopo mezz'ora dalla prima, con i Soci presenti aventi diritto al
voto.
ART. 10 - DELIBERE ASSEMBLEA
a) Le delibere di un'Assemblea possono essere modificate solo dalle delibere di una successiva.
b) L'Assemblea Ordinaria oltre le delibere di cui ai punti b) comma 2 e 3 dell'art.7, delibera su tutte
le proposte all'o.d.g. avanzate dal C.D. e dai Soci, e su quelle pervenute al C.D. successivamente
all'avviso di convocazione, ma almeno tre giorni prima dell'Assemblea. Tutte le delibere
dell'Assemblea Ordinaria vengono prese a maggioranza semplice.
c) L'Assemblea Straordinaria delibera:
-con la maggioranza dei quattro-quinti (4/5) dei Soci aventi diritto al voto, sullo scioglimento
del-l'Associazione;
-con la maggioranza dei due-terzi (2/3) dei soci presenti aventi diritto al voto, sulle modifiche
allo Statuto;
-con la maggioranza relativa sulle modifiche al Regolamento Interno;
-a maggioranza semplice su qualsiasi altra questione.
L'Assemblea Straordinaria può essere anche convocata nella stessa giornata dell'Assemblea Ordinaria, ma
prima di questa, per le modifiche allo Statuto.
ART. 11 - COMPOSIZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO
a) Il Consiglio Direttivo è composto da un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario e quattro
Consiglieri.
b) La ripartizione delle varie cariche del C.D. dovrà avvenire nella prima riunione fra gli eletti
secondo le modalità specificate nel regolamento interno.
c) Possono essere eletti alla carica di Presidente o Vice Presidente dell'Associazione i componenti
del C.D. che abbiano compiuto, almeno, il 18^ anno di età.
d) E' fatto divieto ai consiglieri componenti il consiglio direttivo di ricoprire cariche sociali in altre
Società od Associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina;
e) Gli incarichi di consigliere di Consiglio Direttivo sono svolte a titolo gratuito.
ART. 12 - RAPPRESENTANZA LEGALE
a) Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi. Presiede il C.D. e dà esecuzione alle
delibere dello stesso.
b) Il Vice-Presidente assumerà le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o di dichiarato
impedimento.
c) Il Segretario cura la conservazione dei libri sociali.
o La tenuta dei conti e la conservazione del libro di cassa, può comunque essere demandata
ad un Responsabile Amministrativo eletto dal C.D. al suo interno.
ART. 13 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
a) Al Consiglio Direttivo sono devolute le attribuzioni inerenti il funzionamento tecnico,
amministrativo ed organizzativo dell'Associazione. Stabilisce quindi all'inizio di ogni anno
sportivo le quote sociali per i Soci e Soci Atleti che possono essere differenziate a seconda
dell'attività svolta.
b) Il C.D. ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per il buon funzionamento
dell'Associazione, esclusi quelli che lo Statuto attribuisce all'Assemblea.
c) Il C.D. in particolare:
-predispone ogni anno il bilancio consuntivo, la relazione di fine anno da sottoporre
all'Assemblea, nonchè il bilancio preventivo ed i programmi futuri dell'attività;
-stabilisce le date e l'ordine del giorno e convoca l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria;
-esegue le delibere dell'Assemblea e cura tutti gli affari di ordinaria e straordinaria
amministrazione;
-sceglie i collaboratori ed i tecnici per l'attività sportiva, fissandone i rapporti e gli eventuali
rimborsi spese;
-nomina i dirigenti accompagnatori e i direttori tecnici;
-decide sulla partecipazione degli atleti, isolati e/o a squadre, alle gare e/o ai Campionati;
-vigila sull'osservanza dello Statuto Sociale e del Regolamento Interno;
-decide sull'ammissione o la decadenza dei Soci;
-adotta provvedimenti disciplinari a carico dei Soci colpevoli di particolari mancanze;
-amministra il patrimonio sociale e decide le spese di acquisto e riparazione del materiale.
ART. 14 - RAPPRESENTANTI ATLETI E TECNICI
a) Per l'attività svolta in affiliazione con le Federazioni Sportive Nazionali, il Presidente con
cadenza annuale convoca e presiede riunioni degli atleti/e nonchè, ove vi siano le condizioni,
dei tecnici -tesserati e maggiorenni - per l'individuazione, tramite elezione od altri metodi di
espressione democratica, del rappresentante degli atleti/e e del rappresentante dei tecnici. I
rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.
Il Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione alla/e
Federazioni Sportive Nazionali per il costante aggiornamento degli atti federali.
ART. 15 - DURATA IN CARICA E SOSTITUZIONI
a) Il C.D. dura in carica dal giorno della sua elezione fino alla successiva Assemblea Ordinaria
Elettiva.
b) Le dimissioni di quattro componenti del Consiglio fanno ritenere dimissionario l'intero C.D., il
quale perde da quel momento le sue facoltà,
-L'Associazione in questo periodo, che non deve essere superiore a 25 giorni, verrà retta, per
l'ordinaria amministrazione e per gli adempimenti relativi alla convocazione dell'Assemblea, dal
componente più anziano non dimissionario del C.D.; in caso di dimissione di tutti i membri del
Consiglio, l'ammi-nistrazione temporanea resta affidata al Consigliere più anziano.
c) I posti vacanti determinatisi nel C.D., dalle dimissioni di uno, due o tre membri, vengono coperti
dai primi Soci non eletti secondo la graduatoria dell'ultima Assemblea elettiva.
d) Il C.D. si riunisce almeno sei volte l'anno su convocazione del Presidente. Si riunisce ogni qual
volta il Presidente lo ritenga opportuno o ne venga fatta richiesta scritta da almeno quattro
componenti del C.D. stesso o dal Collegio dei Sindaci al completo. Esso è regolarmente
costituito in riunione quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti e quando tutti i
suoi componenti siano stati regolarmente convocati.
e) Il C.D. delibera a maggioranza semplice; in caso di parità il voto del Presidente è decisivo.
ART. 16 - COLLABORAZIONI
a) Il C.D. ha facoltà di scegliersi fra i soci due o più collaboratori, i quali hanno il compito di
coadiuvare il C.D. nell'attività tecnica, amministrativa ed organizzativa.
b) Inoltre la categoria dei Soci Atleti designerà un collaboratore per ogni squadra, settore o disciplina
praticata, che affiancherà il C.D. nella sua attività, fungendo da tramite fra i soci atleti e C.D.
c) Tali soci collaboratori non avranno comunque il potere decisionale che è conferito dallo Statuto
ai membri del C.D.
ART. 17 - SINDACI
a) I Sindaci in numero di tre, sono eletti dall'Assemblea Ordinaria fra i Soci Effettivi aventi diritto al
voto.
b) Essi esaminano la situazione amministrativa e, se lo riterranno opportuno, ne faranno relazione
all'Assemblea dei Soci. Inoltre devono vigilare sul rispetto dello Statuto e del Regolamento
Interno da parte del Consiglio Direttivo.
c) Nei casi previsti dagli articoli 6 comma 2^, e 21 comma 2^, devono tentare la conciliazione delle
controversie fra i Soci e Associazione.
ART. 18 - PREMI E TROFEI
L'attribuzione di premi e trofei è definita dal Regolamento Interno.
ART. 19 - DOCUMENTI E LIBRI OBBLIGATORI
L'Associazione è tenuta a redigere, compilare e conservare i seguenti documenti e libri contabili:
a) verbali delle Assemblee e delle riunioni del C.D.
b) atto costitutivo e statuto
c) regolamento interno
d) libro di cassa
e) libro dei Soci
f) corrispondenze, ricevute e fatture
g) il libro dell'attività sportiva
I modi di conservazione e di compilazione dei suddetti documenti e libri vengono stabiliti dal
Regolamento Interno.
ART. 20 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
a) Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato solo dalla Assemblea Straordinaria, alle
seguenti condizioni:
-che la proposta sia dell'o.d.g.;
-che la proposta ottenga l'approvazione di almeno i 4/5 (quattro/quinti) di tutti i soci aventi diritto
al voto.
b) In caso di delibera di scioglimento il Presidente in carica dovrà provvedere al pagamento dei
debiti, precedentemente contratti dall'Associazione, e alla riscossione degli eventuali crediti.
c) Dopodichè il patrimonio dell'Associazione (denaro in cassa, attrezzature sportive, trofei, mobili,
materiali di cancelleria ecc.) dovrà essere devoluto ad altra organizzazione con finalità analoghe o
ai fini di pubblica utilità, secondo la volontà dell'Assemblea, sentito l'organismo di controllo di
cui all'art. 3 comma 190 Legge 23/12/96 n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla
legge.
d) Nell'eventualità che nel corso dell'Assemblea Straordinaria di scioglimento, i 3/5 (tre/quinti)
dei Soci presenti aventi diritto al voto, deliberino di ricostituire immediatamente una nuova
Associazione, con le medesime finalità e senza fini di lucro, con un nuovo Statuto ed in altra
sede, il materiale dovrà essere consegnato alla nuova Associazione dopo l'avvenuta
ricostituzione, sentito in ogni caso l'organismo di controllo di cui sopra.
ART. 21 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
La qualifica di Socio si perde per:
a) dimissione del Socio, indirizzate dallo stesso al C.D.
b) esclusione per indegnità morale, proposta dal C.D. ed approvata dall'Assemblea;
c) esclusione per mancato pagamento delle quote sociali, deliberata dal C.D.
Tutte le controversie fra i Soci e Associazione verranno sottoposte al preventivo giudizio del Collegio dei
Sindaci in funzione di arbitri.
ART. 22 - RINVIO
Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di
legge.
ART. 23 - DURATA DELLO STATUTO
Il presente Statuto può essere abrogato o modificato dall'Assemblea Straordinaria con la maggioranza dei
2/3 (due/terzi) dei Soci presenti aventi diritto al voto.
Esso entra in vigore immediatamente.
Approvato a Bologna dall'Assemblea Straordinaria del 26 novembre 2006