S T A T U T O
ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA NETTUNIA

ART.1 – DEFINIZIONE
Il 26 dicembre 1954 si è costituita a Bologna l’associazione non riconosciuta denominata Società Sportiva Nettunia ora Associazione Polisportiva Dilettantistica Nettunia.
La sede dell’Associazione Polisportiva Dilettantistica Nettunia è attualmente posta in Bologna in via A.Casanova n. 11.
I colori sociali sono il BIANCO e l’AZZURRO.
L’associazione è retta dal seguente statuto.

ART. 2 – SCOPI
L’Associazione Polisportiva Dilettantistica NETTUNIA, quale associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale, ha lo scopo di promuovere lo sport dilettantistico negli sport di Atletica Leggera, Calcio, Ciclismo, Danza Sportiva, Ginnastica, Pallacanestro, Pallavolo, Sci, Sport Acquatici, Tennis, Tennis Tavolo, ed in tutte le loro Discipline codificate, come mezzo di formazione fisica e morale della gioventù; di incrementare ogni forma di attività dilettantistica, sia agonistica che associativa; di organizzare Scuole di Sport e corsi di formazione fisico-sportiva sia fra i giovani che fra gli adulti; di reperire e gestire impianti sportivi pubblici e privati.
L’Associazione Polisportiva Dilettantistica Nettunia non ha scopo di lucro, non ha fini politici o confessionali ed ha durata illimitata.
L’Associazione ha l’obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali o degli Enti di Promozione Sportiva cui intende affiliarsi.

ART. 3 – MEZZI ECONOMICI
L’Associazione Polisportiva Dilettantistica Nettunia si procura i fondi necessari per svolgere la propria attività da:
-quote sociali, nella misura e con i termini di pagamento stabiliti dal C.D. all’inizio di ogni anno sportivo e differenziate per ogni tipo di attività. Dette quote sociali non sono trasmissibili a terzi e non sono rivalutabili;
-contributi di Associazioni, Privati ed Enti Pubblici;
-eventuali abbinamenti o sponsorizzazioni con Società e Privati;
-iniziative sociali.
Fanno parte del patrimonio dell’Associazione i beni mobili e le attrezzature acquistate dall’Associazione o donate da Soci o da Terzi.
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L’Associazione ha obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4 – I SOCI
L’Associazione Polisportiva Dilettantistica Nettunia è costituita dalle seguenti categorie di Soci: FONDATORI, ONORARI, ATLETI ed EFFETTIVI.
Alla categoria dei Soci FONDATORI appartengono tutti coloro che hanno contribuito effettivamente alla fondazione dell’Associazione.
Nella categoria dei Soci ONORARI sono ammessi di diritto tutti coloro che hanno ricoperto per almeno un mandato la carica di Presidente dell’Associazione o, per almeno tre mandati anche non consecutivi, quella di componente il Consiglio Direttivo. Inoltre, vi sono ammessi, su delibera del C.D. O dell’Assemblea, i soci atleti che con risultati agonistici ottenuti, abbiano dato lustro all’Associazione ed inoltre tutti coloro che abbiano validamente contribuito sia finanziariamente, che con aiuti sotto qualsiasi altra forma, all’affermazione e all’incremento dell’Associazione.
Nella categoria dei Soci ATLETI sono ammessi tutti coloro che sono iscritti dall’Associazione per svolgere un’attività agonistica o di formazione fisico-sportiva in una o più discipline e
che sono quindi tesserati con la Associazione Polisportiva Dilettantistica Nettunia ad una Federazione Sportiva Nazionale o ad un Ente di Promozione Sportiva.
Nella categoria dei Soci EFFETTIVI sono ammessi tutti coloro che abbiano, riconoscendosi negli ideali, negli scopi e nell’attività della Nettunia, abbiano fatto richiesta di ammissione al C.D. che potrà accettarla o meno.In caso di controversia sull’ammissione o meno di un socio a detta categoria, sarà l’Assemblea Ordinaria a decidere a maggioranza semplice.
Un socio può appartenere solo ad una delle categorie sopra menzionate.
E’ in ogni caso esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa, per una durata inferiore all’anno.

ART. 5 – DOVERI E DIRITTI DEI SOCI
I Soci che entrano a far parte dell’Associazione dovranno:
-accettarne incondizionatamente lo Statuto;
-mantenere un comportamento consono all’etica sportiva ed a probità morale;
-versare le quote sociali all’inizio di ogni anno sportivo.
Tutti i Soci hanno diritto di godere dei benefici che offre l’Associazione e cioè:
-usufruire delle strutture dell’Associazione e partecipare all’attività da essa organizzata;
-partecipare all’Assemblea dell’Associazione;
-ricoprirne, qualora eletti,le cariche sociali.
I Soci atleti/e godranno, inoltre, di particolari benefici e assistenze in relazione all’attività sportiva svolta.

ART. 6 – SANZIONI
Qualora i Soci non ottemperino agli obblighi di cui all’art. 5 lettera a), sono passibili di provvedimenti disciplinari da parte del C.D., ivi compresa la sospensione dalla qualifica di Socio e/o l’espulsione dall’Associazione.
In caso di controversia per l’applicazione delle sanzioni, sarà l’Assemblea Ordinaria dei Soci a decidere con maggioranza semplice, previo tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi al Collegio dei Sindaci.

ART. 7 – ASSEMBLEE
Le Assemblee dei Soci della Associazione Polisportiva Dilettantistica Nettunia si distinguono in Assemblea Ordinaria e Straordinaria.
L’Assemblea Ordinaria è il massimo organo dell’Associazione. Essa deve essere convocata:
-ogni anno per deliberare sulla relazione morale, tecnica e finanziaria dell’Associazione e per ogni altra questione posta all’ordine del giorno;
-ogni due anni, entro e non oltre il 31/10, per eleggere il Consiglio Direttivo dell’Associazione ed il Collegio dei Sindaci.
L’Assemblea Ordinaria, deve essere convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso affisso, almeno 15 giorni prima della data fissata, nella bacheca della sede e degli impianti sportivi frequentati, oltre che pubblicato sul sito internet dell’Associazione. Potranno comunque essere attuate tutte le forme di convocazione atte a favorire tra i soci la più ampia conoscenza della convocazione.
L’Assemblea Straordinaria può essere convocata in qualsiasi momento dal C.D., secondo le modalità sopraindicate, su richiesta motivata fatta al C.D. da almeno i 2/3 dei aventi diritto al voto e
delibera sui punti posti all’o.d.g. Fra la delibera del C.D. e la convocazione dell’Assemblea non devono trascorrere più di 40 giorni.

ART. 8 – DIRITTO AL VOTO E ALL’ELEZIONE
Tutti i Soci hanno diritto di partecipare alle Assemblee.
Il diritto di voto, in ragione di un voto per ogni socio, è consentito a tutti i soci che abbiano compiuto il 14° anno di età e che siano in regola con il pagamento della quota sociale alla data dell’Assemblea.
I Soci aventi diritto al voto possono farsi rappresentare da un altro Socio avente diritto al voto, purché munito di delega scritta. Ogni delegato non può rappresentare più di un Socio.
Possono essere eletti nel Consiglio Direttivo e nel Collegio Sindacale solo i Soci che abbiano compiuto il 18° anno di età e che siano in regola con il pagamento della quota sociale alla data dell’Assemblea.

ART. 9 – VALIDITA’ ASSEMBLEE
Le Assemblee sono valide in prima convocazione qualora siano presenti i 2/3 dei Soci aventi diritto al voto.
In seconda convocazione, almeno dopo mezz’ora dalla prima, con i Soci presenti aventi diritto al voto.

ART. 10 – DELIBERE ASSEMBLEA
Le delibere di un’Assemblea possono essere modificate solo dalle delibere di una successiva.
L’Assemblea Ordinaria oltre le delibere di cui alla lettera b) dell’art.7, delibera su tutte le proposte all’o.d.g. avanzate dal C.D. e dai Soci, e su quelle pervenute al C.D. Successivamente all’avviso di convocazione, ma almeno tre giorni prima dell’Assemblea. Tutte le delibere dell’Assemblea Ordinaria vengono prese a maggioranza semplice.
L’Assemblea Straordinaria delibera:
-con la maggioranza dei quattro-quinti (4/5) dei Soci aventi diritto al voto, sullo scioglimento del-l’Associazione;
-con la maggioranza dei due-terzi (2/3) dei soci presenti aventi diritto al voto, sulle modifiche allo Statuto;
-con la maggioranza relativa sulle modifiche al Regolamento Interno;
-a maggioranza semplice su qualsiasi altra questione.
L’Assemblea Straordinaria può essere anche convocata nella stessa giornata dell’Assemblea Ordinaria, ma prima di questa, per le modifiche allo Statuto.

ART. 11 – COMPOSIZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario e quattro Consiglieri.
La ripartizione delle varie cariche del C.D. dovrà avvenire nella prima riunione fra gli eletti secondo le modalità specificate nel regolamento interno.
E’ fatto divieto ai consiglieri componenti il Consiglio Direttivo di ricoprire cariche sociali in altre Società o Associazioni sportive nell’ambito della medesima disciplina;
e) Gli incarichi di consigliere di Consiglio Direttivo sono svolte a titolo gratuito.

ART. 12 – RAPPRESENTANZA LEGALE
Il Presidente rappresenta l’Associazione di fronte ai terzi. Presiede il C.D. e dà esecuzione alle delibere dello stesso.
Il Vice-Presidente assumerà le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o di dichiarato impedimento.
Il Segretario cura la conservazione dei libri sociali.
La tenuta dei conti e la conservazione del libro di cassa, può comunque essere demandata ad un Responsabile Amministrativo eletto dal C.D.

ART. 13 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Al Consiglio Direttivo sono devolute le attribuzioni inerenti il funzionamento tecnico, amministrativo ed organizzativo dell’Associazione. Stabilisce quindi all’inizio di ogni anno sportivo le quote sociali per i Soci e Soci Atleti che possono essere differenziate a seconda dell’attività svolta.
Il C.D. ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per il buon funzionamento dell’Associazione, esclusi quelli che lo Statuto attribuisce all’Assemblea.
Il C.D. in particolare:
-predispone ogni anno, entro il 30/4, il bilancio consuntivo, la relazione di fine anno da sottoporre all’Assemblea, nonché il bilancio preventivo ed i programmi futuri dell’attività;
-stabilisce le date e l’ordine del giorno e convoca l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria;
-esegue le delibere dell’Assemblea e cura tutti gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione;
-sceglie i collaboratori ed i tecnici per l’attività sportiva, fissandone i rapporti e gli eventuali rimborsi spese;
-nomina i dirigenti accompagnatori e i direttori tecnici;
-decide sulla partecipazione degli atleti, isolati e/o a squadre, alle gare e/o ai Campionati;
-vigila sull’osservanza dello Statuto Sociale e del Regolamento Interno;
-decide sull’ammissione o la decadenza dei Soci;
-adotta provvedimenti disciplinari a carico dei Soci colpevoli di particolari mancanze;
-amministra il patrimonio sociale e decide le spese di acquisto e riparazione del materiale.

ART. 14 – RAPPRESENTANTI ATLETI E TECNICI
a) Per l’attività svolta in affiliazione con le Federazioni Sportive Nazionali, il Presidente con cadenza annuale convoca e presiede riunioni degli atleti/e nonché, ove vi siano le condizioni, dei tecnici -tesserati e maggiorenni – per l’individuazione, tramite elezione od altri metodi di
espressione democratica, del rappresentante degli atleti/e e del rappresentante dei tecnici. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall’ordinamento sportivo.
Il Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione alla/e Federazioni Sportive Nazionali per il costante aggiornamento degli atti federali.

ART. 15 – DURATA IN CARICA E SOSTITUZIONI
Il C.D. dura in carica dal giorno della sua elezione fino alla successiva Assemblea Ordinaria Elettiva.
Le dimissioni di quattro componenti del Consiglio fanno ritenere dimissionario l’intero C.D., il quale perde da quel momento le sue facoltà.
L’Associazione in questo periodo, che non deve essere superiore a 25 giorni, verrà retta, per l’ordinaria amministrazione e per gli adempimenti relativi alla convocazione dell’Assemblea, dal
componente più anziano non dimissionario del C.D.; in caso di dimissione di tutti i membri del Consiglio, l’amministrazione temporanea resta affidata al Consigliere più anziano.
I posti vacanti determinatisi nel C.D., dalle dimissioni di uno, due o tre membri, vengono coperti dai primi Soci non eletti secondo la graduatoria dell’ultima Assemblea elettiva.
Il C.D. si riunisce almeno sei volte l’anno su convocazione del Presidente. Si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o ne venga fatta richiesta scritta da almeno quattro componenti del C.D. stesso o dal Collegio dei Sindaci al completo. Esso è regolarmente costituito in riunione quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti e quando tutti i suoi componenti siano stati regolarmente convocati.
Il C.D. delibera a maggioranza semplice; in caso di parità il voto del Presidente è decisivo.

ART. 16 – COLLABORAZIONI
Il C.D. ha facoltà di scegliersi fra i soci due o più collaboratori, i quali hanno il compito di coadiuvare il C.D. nell’attività tecnica, amministrativa ed organizzativa.
Inoltre la categoria dei Soci Atleti designerà un collaboratore per ogni squadra, settore o disciplina praticata, che affiancherà il C.D. nella sua attività, fungendo da tramite fra i soci atleti e C.D.
Tali soci collaboratori non avranno comunque il potere decisionale che è conferito dallo Statuto ai membri del C.D.

ART. 17 – SINDACI
I Sindaci in numero di tre, sono eletti dall’Assemblea Ordinaria fra i Soci maggiorenni aventi diritto al voto.
Essi esaminano la situazione amministrativa e, se lo riterranno opportuno, ne faranno relazione all’Assemblea dei Soci. Inoltre devono vigilare sul rispetto dello Statuto e del Regolamento Interno da parte del Consiglio Direttivo.
Nei casi previsti dagli articoli 6 comma 2^, e 21 lettera b), devono tentare la conciliazione delle controversie fra i Soci e Associazione.

ART. 18 – PREMI E TROFEI
L’attribuzione di premi e trofei è definita dal Regolamento Interno.

ART. 19 – DOCUMENTI E LIBRI OBBLIGATORI
L’Associazione è tenuta a redigere, compilare e conservare i seguenti documenti e libri contabili:
verbali delle Assemblee e delle riunioni del C.D.
atto costitutivo e statuto
regolamento interno
libro di cassa
libro dei Soci
corrispondenze, ricevute e fatture
il libro dell’attività sportiva
I modi di conservazione e di compilazione dei suddetti documenti e libri vengono stabiliti dal Regolamento Interno.

ART. 20 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato solo dalla Assemblea Straordinaria, alle seguenti condizioni:
-che la proposta sia dell’o.d.g.;
-che la proposta ottenga l’approvazione di almeno i 4/5 (quattro/quinti) di tutti i soci aventi diritto al voto.
In caso di delibera di scioglimento il Presidente in carica dovrà provvedere al pagamento dei debiti, precedentemente contratti dall’Associazione, e alla riscossione degli eventuali crediti.
Dopodiché il patrimonio dell’Associazione (denaro in cassa, attrezzature sportive, trofei, mobili, materiali di cancelleria ecc.) dovrà essere devoluto ad altra organizzazione con finalità analoghe o
ai fini di pubblica utilità, secondo la volontà dell’Assemblea, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 Legge 23/12/96 n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Nell’eventualità che nel corso dell’Assemblea Straordinaria di scioglimento, i 3/5 (tre/quinti) dei Soci presenti aventi diritto al voto, deliberino di ricostituire immediatamente una nuova Associazione, con le medesime finalità e senza fini di lucro, con un nuovo Statuto ed in altra sede, il materiale dovrà essere consegnato alla nuova Associazione dopo l’avvenuta ricostituzione, sentito in ogni caso l’organismo di controllo di cui sopra.

ART. 21 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
La qualifica di Socio si perde per:
dimissione del Socio, indirizzate dallo stesso al C.D.
esclusione per indegnità morale, proposta dal C.D. ed approvata dall’Assemblea;
decadenza per mancato pagamento delle quote sociali; tale decadenza non si applica ai Soci Fondatori ed Onorari i quali, in caso di mancato pagamento della quota, mantengono la qualifica ma perdono il diritto di voto attivo e passivo. Tutte le controversie fra i Soci e Associazione verranno sottoposte al preventivo giudizio del Collegio dei Sindaci in funzione di arbitri.

ART. 22 – RINVIO
Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.

ART. 23 – DURATA DELLO STATUTO
Il presente Statuto può essere abrogato o modificato dall’Assemblea Straordinaria con la maggioranza dei 2/3 (due/ terzi) dei Soci presenti aventi diritto al voto.
Esso entra in vigore immediatamente.

Approvato a Bologna dall’Assemblea Straordinaria del 9 maggio 2017